Entra in vigore oggi, 5 marzo 2025, la nuova Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione dei danni non patrimoniali conseguenti a lesioni di non lieve entità, approvata con il DPR n. 12 del 13 gennaio 2025.
L’intento alla base della sua approvazione è quello di contemperare il diritto dei danneggiati a un pieno risarcimento con la sostenibilità del sistema assicurativo obbligatorio, e il conseguente contenimento dei premi posti a carico della collettività.
La tabella troverà applicazione per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, ai fini del risarcimento del danno biologico e del danno morale per lesioni comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.
Questo metodo di quantificazione risarcitoria fornito dalla TUN costituirà un parametro da applicarsi obbligatoriamente in tutto il territorio nazionale, senza alcuna differenziazione territoriale, andando a soppiantare le Tabelle Milanesi e Romane attualmente in uso.
Il sistema di liquidazione rimane un sistema a punto che consente di determinare il risarcimento moltiplicando il numero dei punti percentuali, che rappresentano l’invalidità permanente del soggetto danneggiato, per una somma di denaro variabile al variare del grado di invalidità.
Il valore monetario del punto varia inoltre anche in base all’età della vittima e in funzione della sofferenza morale subita.
Il valore economico del punto base della TUN è lo stesso utilizzato per la quantificazione delle lesioni c.d. “micropermanenti” (EUR 947,30). Il punto base così definito è soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi del comma 5 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni italiane, in un importo corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT.
Tutti i risarcimenti relativi a danni da lesione del rapporto parentale restano esclusi dalla TUN e continueranno a essere parametrati sulla base delle Tabelle di Milano e Roma. La stessa esclusione vale anche per i c.d. “danni riflessi” che non trovano applicazione nella TUN.
Per comprendere quali saranno gli impatti concreti di questo nuovo impianto risarcitorio occorrerà attendere.
Dal semplice raffronto dei valori tabellari è possibile rilevare come ci sia una sostanziale compensazione tra gli aumenti risarcitori relativi ai danni molto gravi e le diminuzioni attese per danni moderati.
Per quanto riguarda il danno morale, considerando i valori discrezionali da applicare tra minimo, medio e massimo, sarà da capire se ci si assesterà sull’applicazione di un valore medio.

