RISARCIMENTO PER DANNO DA VACCINO ASTRAZENECA: CHI PUÒ CHIEDERLO?
Negli ultimi mesi le indicazioni dell’Aifa sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca sono cambiate più volte: dapprima veniva autorizzato solo per soggetti di età compresa entro i 55 anni, poi sospeso in attesa del parere dell’Ema (European Medicines Agency) dopo alcuni episodi di trombosi, quindi raccomandato per gli over 60. L’Aifa stessa è arrivata ad indicare/consigliare il farmaco per i più giovani ritenendo “un utilizzo preferenziale dei vaccini a RNA (Pfizer o Moderna) nei soggetti più anziani e/o più fragili” e “un utilizzo preferenziale del vaccino AstraZeneca, in attesa di acquisire ulteriori dati, in soggetti tra i 18 e i 55 anni, per i quali sono disponibili evidenze maggiormente solide”. Poi invece le cose sono cambiate e il vaccino in questione viene raccomandato per i soggetti over 60 dal Ministero della Salute: “sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte dell’elevata mortalità nelle fasce di età più avanzate si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone sopra i 60 anni. Chi ha già ricevuto una prima dose Vaxzevria, può completare il ciclo col medesimo vaccino”. Successivamente, l’Aifa ha precisato anche che “la sicurezza della somministrazione di AstraZeneca nei soggetti di età inferiore a 60 anni rimane un tema ancora aperto e sul quale vi sono margini di incertezza”.
È dunque evidente che in merito all’utilizzo dl sopraindicato vaccino, a differenza degli altri impiegati, si sia generata una confusione a livello informativo da parte dello Stato ed, in particolare, del Ministero della Salute. Tale situazione può aver determinato o determinare nei soggetti che hanno ricevuto una o due dosi, oppure la cosiddetta vaccinazione eterologa, uno stato di stress e paura, un patema d’animo che può costituire un danno risarcibile. Detto danno morale deve essere certificabile, ovvero supportato da documentazione medica del curante o dello psicologo e, solo in questo caso, potrà dare diritto a chi lo ha sofferto di agire in sede amministrativa (TAR) o in sede civile, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. Le azioni non saranno nei confronti della ditta farmaceutica produttrice del vaccino, ma nei confronti dello Stato italiano ed in particolare del Ministero della Salute per aver dato le indicazioni discordanti sopra indicate.
Resta inteso che chi ha subito danni biologici, permanenti o temporanei, potrà agire in sede civile secondo le regole ordinarie in ambito di responsabilità medica, per il risarcimento degli stessi, sulla base della documentazione medica e della relazione medico legale che verrà elaborata.
Si ricorda infine l’indennizzo previsto dalla Legge 201/92 a carico dello Stato per essere stato sottoposto a vaccinazione da cui è derivata la menomazione psicofisica permanente.
In entrambi i casi sopra indicati, trattandosi di danno biologico, l’azione potrà essere esperita a prescindere dal vaccino ricevuto, non essendo collegato alla contraddittorietà di indicazioni cui si accennava prima.
Chiarita e ribadita l’importanza della campagna vaccinale, si sono voluti sopra illustrare i rimedi in caso di danno sofferto in conseguenza della vaccinazione.
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IL GIUDICE DI PACE DI PADOVA DICHIARA NULLO IL CONTRATTO DI CARTA DI CREDITO REVOLVING PROPOSTO IN OCCASIONE DELLA VENDITA DI UN PRODOTTO DI CONSUMO
Il caso nasce da un decreto ingiuntivo nei confronti di un consumatore che molti anni prima acquista un divano, optando per un pagamento rateale. Pertanto, il negoziante fa sottoscrivere all’acquirente i moduli predisposti dalla Finanziaria, nei quali è compresa l’apertura di una linea di credito mediante carta revolving. Si tratta di una carta grazie alla quale il cliente ha a disposizione una somma di denaro da utilizzare a piacere, in un’unica volta o in più occasioni, che può restituire con comodi rimborsi mensili. Quando la usa la sua disponibilità diminuisce, ma si ripristina automaticamente a ogni rimborso di rata. Ogni rata comprende una quota capitale e una quota interessi. La quota capitale va a ripristinare il credito disponibile ma la quota interessi, per effetto di un complesso meccanismo moltiplicatore mensile, determina una spirale difficile da controllare.
Tornando al nostro consumatore, egli utilizza la carta per diversi anni, con l’applicazione di importanti tassi di interesse che nel tempo fanno maturare un debito nei confronti della Banca. Decide quindi di saldare il dovuto e restituire la carta, ma la Banca richiede ulteriori pagamenti, che sfociano in un decreto ingiuntivo.
Gli avvocati Magosso e Verdino oppongono il decreto ingiuntivo, sollevando eccezioni in merito alla nullità del contratto sotto molteplici profili. Finalmente la sentenza dello scorso 25 marzo del Giudice di Pace di Padova conclude la vicenda, dichiarando la nullità del contratto relativo alla carta di credito revolving, poiché trattasi di “un’attività di credito complessa e onerosa” integrante servizio di attività finanziaria che, in quanto tale, non può essere esercitata dal negoziante al momento della vendita del bene (nella fattispecie un divano).
La sentenza risulta molto importante per la tutela dei consumatori che spesso, inconsapevolmente, si trovano di fronte a contratti ben diversi e molto più onerosi rispetto a quelli che credono di sottoscrivere.
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Assemblee di condominio ai tempi del Covid
Lo svolgimento delle assemblee di condominio deve riteresi, al momento attuale, pienamente legittimo.
Già infatti prima dell’ultimo intervento normativo in materia, le assemblee di condominio non rientravano nel novero delle riunioni vietate, in quanto aventi connotazione eminentemente economica: si consideri infatti che esse svolgono un importante ruolo nella filiera dei servizi di fornitura di energia elettrica, edilizia, approvigionamento idrico, configurandosi, pertanto, come necessarie per assicurare la vivibilità e la prosecuzione del funzionamento dei condomini stessi.
Tale situazione ha trovato conferma nell’ultimo D.P.C.M., entrato in vigore il 14 gennaio 2021, ove è espressamente consentito lo svolgimento delle riunioni private, addirittura in presenza, essendone solo fortemente raccomandato lo svolgimento in modalità a distanza.
Risulta infatti possibile, a seguito della modifica dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile, avvenuta ad opera dell’art. 5 bis comma 1 del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito in legge 27 novembre 2020 n. 159, previo consenso della maggioranza dei condòmini, che l’assemblea si svolga in video conferenza, riducendo così fortemente l’esposizione dei condomini al rischio di contagio. Tale possibilità, essendo prevista da una norma di legge, prevale su qualsiasi disposizione per la convocazione dell’assemblea prevista dal regolamento di condominio, anche se di natura contrattuale.
In alternativa, per la convocazione delle assemblee in presenza, rimane sempre necessaria l’adozione delle precauzioni sul distanziamento, e dei dispositivi di protezione e di disinfezione.
L’amministratore di condominio e il proprietario che viene nominato presidente dell’assemblea devono, tuttavia, essere consapevoli che, nel caso di contagio, devono rendere conto di aver condotto la riunione in presenza nel modo dovuto.
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IL TRIBUNALE DI FIRENZE CHIEDE ALLA CORTE COSTITUZIONALE SE SIA GIUSTO CHE IL DANNEGGIATO ANTICIPI LE SPESE DI CTU
Con l’ordinanza del 21 maggio 2020 il dott. Minniti del Tribunale di Firenze rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità avente ad oggetto il “contrasto tra gli art. 2, 3, 24 e 32 Cost. ed il combinato disposto dell’art. 8, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 8 commi 1° e 2° della l. 8 marzo 2017 n.24, dell’art. 669-quaterdecies e dell’art. 669-septies c.p.c. nella parte in cui esclude, nella interpretazione consolidata e divenuta diritto vivente, che il giudice possa addebitare, in tutto o in parte, a carico di una parte diversa da quella ricorrente, il costo, comprensivo di compensi ed esborsi, dell’attività del collegio nominato per lo svolgimento di CTU nel procedimento di cui all’art. 696-bis c.p.c. ed all’art. 8 della legge 8 marzo 2017 n.24, che l’ha resa condizione di procedibilità della domanda di merito”.
Il caso sottoposto al Giudice in questione trae origine da un ricorso ex artt. 696-bis c.p.c. e 8 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 per l’accertamento dal punto di vista medico legale dell’errore sanitario, del nesso causale e delle conseguenze pregiudizievoli subite da una intera famiglia.
La Legge 24 del 2017 (Legge Gelli) prevede che chi vuole esercitare un’azione risarcitoria in ambito di responsabilità professionale medica è tenuto preliminarmente a proporre ricorso, ai sensi dell’art. 696 bis del c.p.c., attraverso una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. La presentazione di tale ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. Rimane comunque fatta salva la possibilità di esperire in alternativa ed in via residuale il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Il Giudice del Tribunale di Firenze si è chiesto, dunque, dopo aver passato in rassegna le decisioni di altri Tribunali e della Corte di Cassazione, se sia giusto che le spese, spesso importanti, sostenute per il pagamento del compenso del Consulente Tecnico nominato dal Giudice, ovvero il medico legale, siano interamente anticipate dal paziente danneggiato, salvo, eventualmente ottenerne il rimborso all’esito del giudizio di merito, dunque molti anni dopo. Tale sistema renderebbe eccessivamente gravoso l’accesso alla giustizia, tanto da scoraggiare iniziative da parte di chi possiede meno risorse. Porterebbe, addirittura, il rischio concreto di porre “il paziente non abbiente in una posizione di debolezza economica nella trattativa pur all’interno di un procedimento giurisdizionale” che è obbligatorio e condizione di procedibilità. Alla luce di questo ragionamento il Giudice di Firenze ritiene di rivolgersi alla Corte Costituzionale affinché valuti la legittimità della Legge Gelli nella parte in cui impone al danneggiato di accollarsi tutte le spese di CTU. A questo punto non resta che attendere la decisione, auspicando che possa rendere più accessibile l’accesso alla giustizia da parte di chi è stato danneggiato da errore medico.
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OSPEDALE CONDANNATO PER LA NASCITA INDESIDERATA
Il Tribunale di Brescia, con una recente sentenza, ha condannato l’Ospedale che aveva eseguito l’intervento di sterilizzazione, evidentemente non riuscito, poiché dopo due anni la donna era rimasta in cinta del quarto figlio. Il Tribunale ha riconosciuto ai genitori la lesione del diritto di autodeterminazione relativamente alla scelta di non volere più figli. In particolare, il Giudice ha rilevato la violazione degli artt. 2 e 13 della Costituzione che prevedono il diritto alla procreazione consapevole.
È stato dunque condannato l’Ospedale a pagare la somma mensile di € 300, quale contributo al mantenimento della bambina fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
La sentenza in questione conferma l’orientamento dei Tribunali di Reggio Emilia e Tolmezzo che negli anni scorsi si erano pronunciati sul punto, ma anche della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 4738/2019, ha confermato il risarcimento stabilito in sede di merito e quantificato in 116.237 euro, oltre interessi legali per consentire alla coppia di mantenere il figlio non voluto. A essere condannato, in quel caso, non è stato un Ospedale, ma il medico di base, che aveva prescritto alla donna un farmaco non idoneo alla contraccezione.
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I nipoti che abbiano perso i nonni a causa di un errore medico hanno diritto al risarcimento del danno
Questo il contenuto dell’ordinanza n. 7743 dell’ 8 aprile 2020, con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità o meno, per i nipoti, di essere risarciti, iure proprio, del danno subito a causa della morte dei propri nonni, con specifico riguardo al caso in cui la loro morte sia avvenuta in conseguenza di un’ipotesi di responsabilità medica.
La questione traeva origine dalla vicenda che vedeva come protagonisti alcuni nipoti, i quali, dopo aver perso la propria nonna in seguito ad un intervento chirurgico che le aveva causato una perforazione intestinale, avevano citato in giudizio l’Azienda Sanitaria in cui aveva avuto luogo detto intervento, al fine di sentir accertare la responsabilità dei medici che si erano occupati della donna e di ottenere la condanna dell’Azienda Sanitaria al risarcimento del danno, sia iure proprio, sia come eredi della defunta.
Con tale decisione la Cassazione ha, dunque, chiarito che il nipote ha diritto ad essere risarcito per la perdita del nonno, anche se non convivente con il medesimo, una volta provate l’effettività e la consistenza del vincolo parentale esistente.
Il rapporto di convivenza, quindi, non deve essere più ritenuto un requisito indispensabile per l’esistenza del danno parentale, ma può costituire un elemento probatorio utile, insieme ad altri, a dimostrare l’ampiezza e l’intensità del vincolo affettivo che è stato leso, e conseguentemente a determinare l’entità del danno che deve essere risarcito.
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NUOVE SANZIONI PER CHI VIOLA I DIVIETI INTRODOTTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CORONA VIRUS
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 contenete le misure urgenti adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CODIVID-19.
Il mancato rispetto delle norme di contenimento di cui all’articolo 1, viene da oggi punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da euro 400 ad euro 3.000. Non si applicano più, invece, le sanzioni contravvenzionali originariamente previste dall’art. 650 del Codice Penale.
Qualora le violazioni siano commesse tramite l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa potrà essere aumentata fino a un terzo. Non è invece prevista la confisca del veicolo.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, inoltre, la sanzione amministrativa sarà raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.
Con queste disposizioni vengono, quindi, sostituite le violazioni penali con sanzioni amministrative.
Si sottolinea che ciò vale anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in questi casi la sanzione amministrativa sarà applicata nella misura minima e ridotta alla metà.
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Depenalizzato il falso in assegno circolare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24165/2019, riportandosi a quanto disposto dalla pronuncia n. 40256/2018 delle Sezioni Unite, ha ribadito come a seguito della depenalizzazione realizzata dal d.lgs. n. 7/2016, il falso in assegno circolare assegno non costituisce più un reato, ma solamente un illecito civile.
In merito a tale fattispecie, infatti, si erano pronunciate le Sezioni Unite della medesima Corte che, con la sentenza n. 40256/2018, avevano affermato che: “in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 del c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 del c.p. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazionedell’ assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata”.
Secondo le Sezioni Unite infatti, la ratio sottesa all’ art. 491 del c.p. “è strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto per le sue caratteristiche a condotte insidiose ed idonee a pregiudicare l’affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati neltitolo”.
Poichè gli assegni circolari sono, di regola, non trasferibili, la non trasferibilità dell’assegno, lo immobilizza in capo al beneficiario, facendo venir meno il requisito della maggiore esposizione a pericolo della falsificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale.
Ne consegue la tarsformazione del reato di falso in assegno circolare in illecito civile, a cui applicare sanzioni pecuniarie punitive irrogate dal giudice civile che si aggiungono alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno.
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ANNULLAMENTO AUTOMATICO PER LE MULTE SOTTO I 1000 EURO
La Cassazione con ordinanza n. 1151/2020 ha dichiarato cessata la materia del contendere tra Equitalia e un contribuente poiché l’art 4 del decreto legge n. 119/2018 convertito dalla legge 136/2018 prevede che per i debiti erariali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo inferiore ai 1000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, sono da considerarsi automaticamente annullati.
Ha inoltre precisato che non è necessario il provvedimento di sgravio da parte dell’agente di riscossione. “Trattasi infatti di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, la cui formalizzazione non è necessaria per il verificarsi dell’effetto sostanziale dell’estinzione del debito”.
Lo stralcio si applica ai debiti tributari (ad esempio ICI, tassa rifiuti e bollo auto) nonché alle multe stradali elevate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
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ILLEGITTIMA LA MULTA SE L’AUTOVELOX E’ APPROVATO, MA NON OMOLOGATO
Il Giudice di Pace di Vigevano con la sentenza n. 275/19 ha accolto il ricorso di un conducente cui era stata notificata una multa per eccesso di velocità ex art. 142, co. 8, Codice della Strada. La velocità era stata rilevata da un apparecchio “Velocar” che, come è emerso in corso di causa, non era stato debitamente omologato, come dovrebbe essere secondo il regolamento di attuazione del Codice della Strada. In detto Regolamento si precisa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approva il singolo tipo di macchinario e la fabbrica costruttrice ha l’obbligo di costruire tutti gli apparecchi identici a quello approvato. Quindi, le apparecchiature devono essere sottoposte a procedure di omologazione, ovvero procedure più stringenti rispetto all’approvazione, volte all’accertamento della rispondenza dell’apparecchio alle prescrizioni del regolamento.
In conclusione, qualora vi sia l’approvazione, ma non l’omologazione dell’autovelox, la multa deve essere dichiarata illegittima.
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