COME IDENTIFICARE LE E-MAIL TRUFFA
In questo post cerchiamo di spiegare come identificare le e-mail TRUFFA che nascondono attività illecite come il PHISHING, create per rubare dati sensibili. Come comportarsi di fronte ad e-mail come queste?
Prima di tutto facciamo ordine!
Le e-mail truffa sono difficili da identificare perchè ci ingannano in quanto hanno l’aspetto di email reali.
Prendiamo come esempio le e-mail TRUFFA che “sembra” arrivino dalla nostra Banca!
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MONOPATTINI ELETTRICI: LE REGOLE IN VIGORE
La norma di riferimento è il Decreto Legge 10 settembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156.
In tale normativa il monopattino elettrico viene equiparato alla bicicletta, pertanto per essere utilizzato non richiede né la patente di guida né il patentino. Inoltre, trattandosi di un velocipede, non deve essere obbligatoriamente accompagnato da un’assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione, a differenza delle automobili e dei ciclomotori, e non ha bisogno della targa. I servizi di sharing dei monopattini hanno, invece, l’obbligo di copertura assicurativa
(altro…)PIU’ POTERE AGLI AMMINISTRATORI PER AFFRONTARE LE DISPUTE CONDOMINIALI
La Riforma Cartabia, prevista dal D.Lgs. 149/2022 ha introdotto, tra le varie modifiche, alcune novità che riguardano il ruolo dell’amministratore di condominio nel procedimento di mediazione condominiale.
Sono stati ampliati i poteri dell’amministrazione di condominio il quale, a decorrere dal 30 giungo 2023, sarà legittimato ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, senza dover ottenere preventivamente l’autorizzazione dell’assemblea condominiale: ciò ai fini di una semplificazione nello svolgimento del procedimento e di una riduzione della durata dello stesso.
(altro…)DI CHI E’ LA RESPONSABILITA’ SE UN CONDOMINO INCIAMPA IN UN DISSUASORE DI PARCHEGGIO?
In una recente sentenza la Corte d’Appello di Venezia si è occupata della richiesta di risarcimento danni formulata da un condomino che, nel parcheggio antistante al proprio condominio, scendendo dalla propria auto, inciampava in un moncone di un dissuasore di parcheggio di pertinenza di un’area di sosta adiacente.
(altro…)ANCHE IL FIGLIO NON ANCORA NATO HA DIRITTO AL DANNO PER LA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (n. 4571/2023) si è occupata del caso di un meccanico che, andando al lavoro, veniva investito da un’auto e riportava gravi lesioni ed in particolare, l’amputazione del piede sinistro. Al momento del sinistro aveva un figlio di quattro anni e uno non ancora nato, ma già concepito.
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STOP alle TELEFONATE dei CALL CENTER
Dal 27/7/2022 è infatti operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni (RPO) che consente ai cittadini di opporsi all’utilizzo del proprio numero telefonico, di rete fissa o cellulare, e dell’indirizzo postale presente negli elenchi pubblici, per finalità pubblicitarie e ricerche di mercato.
Il servizio è gratuito.
Tutti i cittadini intestatari di un contratto telefonico possono iscriversi al servizio bloccando così l’utilizzo del proprio numero per finalità pubblicitarie da parte degli operatori di telemarketing.
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Stop all’attribuzione automatica del cognome del padre ai figli.
Lo scorso 27 aprile, la Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli.
In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre, e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori: tali norme sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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INDENNIZZO PER CHI RIPORTA DANNI PERMANENTI IN CONSEGUENZA DEL VACCINO ANTI SARS-COV2
Il Decreto Sostegni Ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 gennaio allo scopo di aiutare le imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, si è occupato anche dello stanziamento di fondi per 50 milioni di euro per l’anno 2022 a favore di chi ha subito lesioni o menomazioni permanenti a causa del vaccino anti Covid. In particolare, ha previsto l’introduzione all’interno della Legge 210/92 (norma di riferimento per danni da vaccinazioni) di un articolo che prevede che l’indennizzo spetti “alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”.
Come si propone la domanda
Innanzitutto, sarà necessario provare di aver subito lesioni così gravi da aver causato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica, e provare che il danno subito è stato conseguenza del vaccino somministrato.
In presenza di questi presupposti, la domanda dovrà essere presentata alla propria Regione di residenza, inviando la documentazione alla ASL regionale di competenza del territorio in cui il cittadino risiede. Il termine per la presentazione è di tre anni da quando l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno; in caso di decesso del danneggiato, connesso con patologie conseguenti la titolarità dell’indennizzo, gli aventi possono presentare domanda entro il termine di 10 anni dalla data del decesso.
La ASL, ricevute la domanda e la documentazione necessaria, avvierà l’istruttoria verificando la completezza di quanto inviato dal cittadino. Successivamente invierà la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera che convocherà il cittadino per la visita.
Infine, la CMO confermerà o meno l’esistenza del nesso causale tra il danno ricevuto dal cittadino e il vaccino Covid, la gravità dello stesso e la tempestività della domanda, in un verbale che verrà inviato all’interessato. In caso di rigetto sarà possibile, entro 30 giorni, fare ricorso al Ministero della Salute.
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MERITEVOLE DI TUTELA IL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione in una recente pronuncia, la n. 27682 del 2021 in tema di responsabilità professionale medica. Integrerebbe, dunque, l’esistenza di un danno risarcibile anche l’omissione da parte del medico della diagnosi al paziente di un processo morboso terminale.
Essa, infatti, nega al paziente sia di essere messo nelle condizioni di poter scegliere cosa fare nell’ambito delle conoscenze offerte dalla scienza medica del momento per garantirsi la salute o ricorrere a trattamenti lenitivi fino all’esito infausto, sia di programmare il suo essere persona, e quindi le sue attitudini psico fisiche in vista di quell’esito, anche ai fini della mera accettazione della propria condizione.
La violazione di questo diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi di vita, determinata dal colpevole ritardo diagnostico, deve essere tenuta distante dalla perdita di chances, connessa invece allo svolgimento di specifiche scelte di vita che non si sono potute compiere: essa infatti rappresenta la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile, tale da non richiedere neppure l’assolvimento di alcun onere di allegazione probatoria da parte del danneggiato, potendosi pervenire ad una liquidazione del danno in via equitativa.
Pertanto, in caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, si deve ritenere che i danni di cui può essere chiesto il risarcimento siano al contempo il pregiudizio all’integrità fisica del paziente, la perdita di chance di guarigione, e anche la lesione del diritto
di autodeterminarsi inteso come la perdita di un ventaglio di opzioni con le quali scegliere come affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita.
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RISARCIMENTO PER DANNO DA VACCINO ASTRAZENECA: CHI PUÒ CHIEDERLO?
Negli ultimi mesi le indicazioni dell’Aifa sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca sono cambiate più volte: dapprima veniva autorizzato solo per soggetti di età compresa entro i 55 anni, poi sospeso in attesa del parere dell’Ema (European Medicines Agency) dopo alcuni episodi di trombosi, quindi raccomandato per gli over 60. L’Aifa stessa è arrivata ad indicare/consigliare il farmaco per i più giovani ritenendo “un utilizzo preferenziale dei vaccini a RNA (Pfizer o Moderna) nei soggetti più anziani e/o più fragili” e “un utilizzo preferenziale del vaccino AstraZeneca, in attesa di acquisire ulteriori dati, in soggetti tra i 18 e i 55 anni, per i quali sono disponibili evidenze maggiormente solide”. Poi invece le cose sono cambiate e il vaccino in questione viene raccomandato per i soggetti over 60 dal Ministero della Salute: “sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte dell’elevata mortalità nelle fasce di età più avanzate si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone sopra i 60 anni. Chi ha già ricevuto una prima dose Vaxzevria, può completare il ciclo col medesimo vaccino”. Successivamente, l’Aifa ha precisato anche che “la sicurezza della somministrazione di AstraZeneca nei soggetti di età inferiore a 60 anni rimane un tema ancora aperto e sul quale vi sono margini di incertezza”.
È dunque evidente che in merito all’utilizzo dl sopraindicato vaccino, a differenza degli altri impiegati, si sia generata una confusione a livello informativo da parte dello Stato ed, in particolare, del Ministero della Salute. Tale situazione può aver determinato o determinare nei soggetti che hanno ricevuto una o due dosi, oppure la cosiddetta vaccinazione eterologa, uno stato di stress e paura, un patema d’animo che può costituire un danno risarcibile. Detto danno morale deve essere certificabile, ovvero supportato da documentazione medica del curante o dello psicologo e, solo in questo caso, potrà dare diritto a chi lo ha sofferto di agire in sede amministrativa (TAR) o in sede civile, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. Le azioni non saranno nei confronti della ditta farmaceutica produttrice del vaccino, ma nei confronti dello Stato italiano ed in particolare del Ministero della Salute per aver dato le indicazioni discordanti sopra indicate.
Resta inteso che chi ha subito danni biologici, permanenti o temporanei, potrà agire in sede civile secondo le regole ordinarie in ambito di responsabilità medica, per il risarcimento degli stessi, sulla base della documentazione medica e della relazione medico legale che verrà elaborata.
Si ricorda infine l’indennizzo previsto dalla Legge 201/92 a carico dello Stato per essere stato sottoposto a vaccinazione da cui è derivata la menomazione psicofisica permanente.
In entrambi i casi sopra indicati, trattandosi di danno biologico, l’azione potrà essere esperita a prescindere dal vaccino ricevuto, non essendo collegato alla contraddittorietà di indicazioni cui si accennava prima.
Chiarita e ribadita l’importanza della campagna vaccinale, si sono voluti sopra illustrare i rimedi in caso di danno sofferto in conseguenza della vaccinazione.
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